Circolare Ministero Giustizia 28.10.2014
In risposta ai numerosi quesiti in tema di processo civile telematico, formulati dagli Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia ha adottato una nuova circolare che integra quella del 27 giugno 2014 e che tiene conto anche del lavoro degli ultimi mesi del tavolo tecnico permanente in materia di Processo civile telematico. Novità, tra l’altro, in tema di pagamento telematico e copie esecutive. Viene poi esteso anche ai procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 il potere di autenticazione degli atti da parte del difensore.
La circolare, resa nota sul sito del Ministero della Giustizia nella giornata di ieri 29 ottobre 2014, ha ad oggetto gli adempimenti di cancelleria conseguenti all’ entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n. 179/2012. e d.l. n. 90/2014.
La circolare integra quella precedente (Circolare 27 giugno 2014) aggiungendo quattro nuovi punti in tema di:
pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo
potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico
applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014
rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore
Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento
In risposta alla problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato (a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico), la Direzione generale della giustizia civile esprime il proprio parere favorevole alla prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.
Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico
Il potere di autentica si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.
Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente, si legge nella circolare «non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico».
Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014
Il d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.
Poichè non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del PCT, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.
Sul punto, la Direzione generale della giustizia osserva come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.
Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore
E’ da escludere che il difensore possa provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto. La Cancelleria dovrà dunque proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva.