Finita la convivenza, gli oggetti avuti in regalo rientrano tra le “liberalità d’uso” a meno che non si tratti di beni di enorme valore, donati al di fuori di occasioni particolari quali, nozze, compleanni, anniversari, e simili festeggiamenti.
Fatto
Al termine di una relazione sentimentale durata diversi anni, l’uomo chiede al tribunale di Milano la restituzione degli oggetti regalati all’ex convivente. Si tratta di tredici oggetti costituenti opere d’arte o di rilevante valore, ma il Tribunale ordina la restituzione soltanto di un tavolo intarsiato.
In appello, l’uomo riceve in parte ragione. Gli oggetti consegnati alla donna costituiscono liberalità d’uso ai sensi dell’art. 770 c.c. II comma, ossia non rappresentano vere e proprie donazioni e non devono essere restituiti.
Tra gli oggetti regalati, figurava un quadro dal valore di seicentomila euro e un anello con un brillante di ben tredici carati.
Per questi ultimi oggetti, del valore superiore al milione di euro, la Corte d’Appello ha escluso invece la natura di liberalità d’uso, perché la dazione ha comportato un apprezzabile impoverimento del patrimonio del donante, non riconducibile alle regalie che di norma accompagnano talune occasioni speciali tra i soggetti uniti da particolari legami. Trattandosi di donazione vera e propria questa era nulla per mancanza del requisito di forma di cui all’art. 782 c.c.
La Corte di appello ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore del controvalore dei beni, che nel frattempo erano stati rivenduti.
L’ex convivente ha proposto ricorso per Cassazione e l’uomo ha a sua volta svolto ricorso incidentale.
La donna lamentava che la sentenza di appello avesse erroneamente qualificato la dazione del quadro e dell’anello come donazione, mentre anche quegli oggetti erano stati regalati come liberalità d’uso. Menzionava, a tale scopo, di aver dato una costosa festa in onore del compagno e il quadro le era stato regalato come ringraziamento per l’evento.
Inoltre, la Corte non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla proporzionalità dei doni con il tenore di vita degli interessati e del patrimonio dell’attore che era all’epoca di diverse decine di milioni di Euro.
La sentenza della Cassazione
Secondo la Corte, i giudici d’Appello hanno correttamente motivato la decisione di escludere quei particolari oggetti dal concetto di liberalità d’uso di cui all’art. 770 II comma c.c.
I due regali erano anomali quanto alla causa (non erano stati fatti in occasioni di festeggiamenti d’uso o ricorrenze speciali) e anche il valore era da considerarsi anomalo rispetto alle altre donazioni e al patrimonio del donante rapportato al suo tenore di vita.
Corretta pertanto è la decisione della Corte di appello di qualificare questa elargizione come donazione di grande valore, non riconducibile al secondo comma dell’art. 770 c.c.
In relazione ai motivi di ricorso del convenuto che lamentava la violazione dell’art. 770 II comma c.c., la Cassazione specifica che “la liberalità d’uso (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da valutarsi anche in base ai rapporti esistenti fra le parti e alla loro posizione sociale.
Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti”.
Ovviamente, proprio per il fatto che si parla di “usi” è possibile che il concetto sia variabile in relazione agli adattamenti nel costume.
Il sorgere di nuove feste può far nascere e consolidare usi nuovi, che legittimano l’applicazione della disposizione in esame.
Così la Corte Milanese ha ritenuto di configurare quale liberalità d’uso i regali fatti in occasione di due festività di più recenti, quali la Festa della donna e la festività di San Valentino, la Festa della mamma o del papà, che si sono affermate da tempo in Italia e nel mondo occidentale, in relazione al legame esistente tra le parti.
Solo in questi casi, dunque, non si applicano le disposizioni che predispongono una particolare tutela per il donante.