Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell’avvocato
Ministero dell’Interno, circolare 01.10.2014 n° 16
Allegato
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la circolare n. 16/2014, ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli avvocati e gli ufficiali di stato civile in virtù del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Il suddetto provvedimento, reante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, ha apportato modifiche alla disciplina della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scoglimento del matrimonio (artt. 6 e 12).
In particolare, l’art. 6 (entrato in vigore il 13 settembre 2014) introduce la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ad eccezione del caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
Entro il termine di 10 giorni, all’avvocato della parte è fatto obbligo di trasmettere una copia dell’accordo, previa autenticazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto; l’accordo deve altresì esere munito delle certificazioni di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In caso di violazione del suddetto obbligo, l’avvocato incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000.
Gli effetti degli accordi raggiunti decorreranno dalla data “certificata” negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Successivamente alla trasmissione della convenzione di negoziaziazione, non è previsto alcun atto di impulso ad opera dell’avvocato.