Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 n° 9037
Un uomo impugnava la sentenza resa dal Giudice di Pace con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo, quindi convalidato il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale, ed afferente le infrazioni di cui agli articoli 146 e 148 C.d.S., per avere effettuato manovra di sorpasso di veicoli fermi in colonna e in prossimità di curva, incorrendo in sinistro stradale con lesione a terzi.
Il Giudice di Pace aveva condiviso la ricostruzione operata dagli Agenti accertatori in quanto:
- in parte sorretta da fede privilegiata, per i fatti accertati direttamente,
- in parte rafforzata da testimonianza raccolta nell’immediatezza dei fatti,
laddove, invece, la differente ricostruzione offerta dal ricorrente, sarebbe stata fondata unicamente su testimonianza resa al difensore in epoca successiva.
Secondo l’uomo la sentenza di primo grado aveva violato i principi in tema di motivazione, non tenendo conto delle risultanze e degli elementi di prova offerti. Il Tribunale confermava la pronuncia, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.
Nel ricorso di legittimità (ordinanza 1° aprile 2019, n. 9037) il ricorrente lamenta che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro, non tenendo conto che il verbale ha fede privilegiata limitatamente a:
- le dichiarazioni delle parti;
- altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nella vicenda in esame, il giudice territoriale, affermando che la ricostruzione del sinistro operato dai verbalizzanti intervenuti sul posto, dopo il sinistro, era non solo convincente, ma anche coerente con i dati oggettivi rilevati dagli stessi, non ha fatto mal governo della norma dettata dall’art. 2700 c.c. e, in considerazione dei richiamati principi, il giudice d’appello ha specificato di far propria la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, in quanto sorretta da elementi logici coerenti. A ciò si aggiunga che l’appellante non aveva fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente. In altre parole, il giudice di seconde cure aveva basato la decisione su una propria ricostruzione del sinistro, pur se coincidente con quella effettuata dai verbalizzanti e, dopo aver valutato, secondo prudente apprezzamento, così come acquisiti dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti:
- le dichiarazioni dei due soggetti direttamente coinvolti nel sinistro,
- la dichiarazione di una testimone imparziale,
- la posizione dei veicoli post urto,
- ulteriori dati “tecnici” riportati nel verbale.
Tali rappresentano fatti oggettivi, da ritenersi corrispondenti a quanto effettivamente appreso dai verbalizzanti fino a querela di falso.
Per quanto concerne la parte relativa alla “ricostruzione del sinistro”, secondo il collegio costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, e che va valutata secondo ordinari criteri di deduzione.
In definitiva, tenendo conto che la ricostruzione fornita dagli operanti è sorretta da elementi logici coerenti, l’appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalente: il che non è stato, poiché l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa, cioè la testimonianza di un conoscente del ricorrente, è stato congruamente e insindacabilmente ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione dei verbalizzanti (testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti).
(Altalex)