Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.09.2014 n° 18644 (Riccardo Bianchini)
La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un proprio non recente orientamento in tema di testamento olografo.
Nel caso di specie era avvenuto che l’unico erede legittimo del de cuius avesse impugnato il testamento olografo con il quale il padre aveva lasciato in usufrutto un appartamento ad un terzo.
Sia il giudice di primo grado che il giudice dell’appello avevano accolto le ragioni dell’attore il quale sosteneva l’invalidità del testamento a causa del fatto che la data di esso, per quanto vergata dalla mano del testatore, era stata però apposta al di sotto della sottoscrizione.
I giudici di merito avevano dunque ritenuto che, pur essendo ammissibile che in un testamento olografo la data sia collocata in una qualsiasi parte della scheda testamentaria, è comunque pur sempre necessario che essa sia inserita prima della sottoscrizione, e non dopo come invece era avvenuto nel caso di specie.
Il principio al quale si erano attenuti i giudici di merito è quello secondo cui tutto ciò che è scritto dopo la firma non può far parte del contenuto del testamento, con ogni conseguenza in punto validità del testamento stesso.
A fronte di tale statuizione veniva proposto ricorso per cassazione e la Corte, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha invece ribadito il principio secondo cui la data del testamento olografo può essere posizionata in qualsiasi parte della scheda testamentaria, anche al di sotto della sottoscrizione.
Per giungere a tale affermazione la Corte ha dapprima ricordato il contenuto dell’art. 602 c.c., il quale, nel dettare la disciplina del testamento olografo, non prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento, mentre, al contrario, in relazione alla sottoscrizione prevede che essa debba essere posta alla fine delle disposizioni.
Ciò premesso, il giudice ha poi evidenziato che la funzione dell’indicazione della data è quella di individuare l’elemento cronologico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, sia al fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca dei testamenti precedenti da parte di quello successivo, sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo dei testamento.
In altri termini, anche un’interpretazione sistematica della funzione della data nel testamento esclude che essa debba essere necessariamente apposta prima della sottoscrizione.
A conferma di tale ragionamento la Corte ha poi evidenziato come la data non rientri fra le disposizioni testamentarie: la data, cioè, non fa parte delle dichiarazioni di volontà del testatore. Per cui la previsione dell’art. 602 c.c., secondo cui la sottoscrizione debba essere posta al di sotto delle disposizioni testamentarie, deve essere interpretata nel senso che la data ben può, invece, essere posta anche al di sotto di essa.
Per cui, poiché la data del testamento olografo ha soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore, essa, “non facendo parte delle disposizioni, non deve necessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall’art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.”